(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio 2005)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 4300 del
22 novembre 2004
                              E m a n a
il seguente regolamento:
    Modifica  dello  statuto  della  Scuola  Provinciale superiore di
sanita'  approvato  con  decreto  del  Presidente della provincia del
18 novembre 2003, n. 55.
                               Art. 1.
    L'Art.  4 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia
18 novembre 2003, n. 55 e' cosi' sostituito:
    «Art.  4.  (Consiglio  della scuola superiore). - 1. Il consiglio
della scuola superiore e' composto:
      a)  dalle  direttrici  o  dai  direttori generali delle aziende
sanitarie o dalle sostituzioni da loro nominate;
      b)  da  un coordinatore scientifico o coordinatrice scientifica
dell'ambito  infermieristico, da uno o una dell'ambito riabilitativo,
da uno o una dell'ambito tecnico-sanitario e da uno o una dell'ambito
della prevenzione;
      c) un rappresentante o una rappresentante del corpo studentesco
di ogni ambito di cui alla lettera b) del presente articolo;
      d)  dalla  direttrice  o dal direttore dell'ufficio provinciale
competente  per  la  formazione  del personale sanitario o da una sua
sostituzione;
      e) da un'esperta esterna o da un esperto esterno con esperienza
pluriennale nell'ambito della formazione.
    2.   Con   regolamento,   adottato  dal  consiglio  della  scuola
superiore,  vengono  disciplinate  le  modalita'  di  elezione  delle
rappresentanze del corpo studentesco.
    3.  Nel  caso  di  questioni  riguardanti  le attivita' formative
professionalizzanti   nonche'  il  tirocinio  vengono  invitate  alle
riunioni  e  sentite le persone che coordinano le attivita' formative
professionalizzanti,  i  tutori  o  le  tutrici  della scuola e delle
aziende sanitarie.
    4. Il consiglio della scuola superiore delibera:
      a)   il  modo  di  realizzazione  dell'incarico  di  formazione
impartito dalla giunta provinciale;
      b) la struttura organizzativa e le linee guida della scuola;
      c)  il  bilancio  preventivo,  le  variazioni di bilancio ed il
bilancio di esercizio;
      d) l'approvazione della pianta organica del personale;
      e) l'approvazione di tutti i regolamenti concernenti la Scuola,
ed  in  particolare il regolamento interno. Fino all'approvazione del
regolamento  interno si applicano le disposizioni previste per organi
collegiali;
      f)  il  procedimento  della  meta-valutazione  nell'ambito  del
management di qualita' e la relativa esecuzione;
      g) gli atti di disposizione del patrimonio;
      h)  la  promozione  di  liti  attive  e  la resistenza a quelle
passive;
      i)  l'autorizzazione alla stipulazione di contratti per importi
di  spesa  pari  o  superiori  alla  soglia stabilita dalla normativa
provinciale,  nonche'  di  convenzioni  con universita', altri enti e
istituzioni  pubblici  a  privati  secondo le vigenti disposizioni in
materia;
      j) le aperture di credito a favore di un funzionario delegato;
      k) eventuali proposte di modifiche al presente statuto;
      l)  su  ogni  altra  questione  di  interesse  della Scuola non
demandata ad altri organi del presente statuto.
    5.   Il  comitato  scientifico  viene  sentito,  qualora  vengano
trattate materie rientranti nell'ambito scientifico e didattico.
    6.  Le  deliberazioni  di  cui  alle  lettere  c),  d) ed e) sono
soggette all'approvazione della Giunta provinciale.».