(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4300 del 22 novembre 2004 E m a n a il seguente regolamento: Modifica dello statuto della Scuola Provinciale superiore di sanita' approvato con decreto del Presidente della provincia del 18 novembre 2003, n. 55. Art. 1. L'Art. 4 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia 18 novembre 2003, n. 55 e' cosi' sostituito: «Art. 4. (Consiglio della scuola superiore). - 1. Il consiglio della scuola superiore e' composto: a) dalle direttrici o dai direttori generali delle aziende sanitarie o dalle sostituzioni da loro nominate; b) da un coordinatore scientifico o coordinatrice scientifica dell'ambito infermieristico, da uno o una dell'ambito riabilitativo, da uno o una dell'ambito tecnico-sanitario e da uno o una dell'ambito della prevenzione; c) un rappresentante o una rappresentante del corpo studentesco di ogni ambito di cui alla lettera b) del presente articolo; d) dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario o da una sua sostituzione; e) da un'esperta esterna o da un esperto esterno con esperienza pluriennale nell'ambito della formazione. 2. Con regolamento, adottato dal consiglio della scuola superiore, vengono disciplinate le modalita' di elezione delle rappresentanze del corpo studentesco. 3. Nel caso di questioni riguardanti le attivita' formative professionalizzanti nonche' il tirocinio vengono invitate alle riunioni e sentite le persone che coordinano le attivita' formative professionalizzanti, i tutori o le tutrici della scuola e delle aziende sanitarie. 4. Il consiglio della scuola superiore delibera: a) il modo di realizzazione dell'incarico di formazione impartito dalla giunta provinciale; b) la struttura organizzativa e le linee guida della scuola; c) il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il bilancio di esercizio; d) l'approvazione della pianta organica del personale; e) l'approvazione di tutti i regolamenti concernenti la Scuola, ed in particolare il regolamento interno. Fino all'approvazione del regolamento interno si applicano le disposizioni previste per organi collegiali; f) il procedimento della meta-valutazione nell'ambito del management di qualita' e la relativa esecuzione; g) gli atti di disposizione del patrimonio; h) la promozione di liti attive e la resistenza a quelle passive; i) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti per importi di spesa pari o superiori alla soglia stabilita dalla normativa provinciale, nonche' di convenzioni con universita', altri enti e istituzioni pubblici a privati secondo le vigenti disposizioni in materia; j) le aperture di credito a favore di un funzionario delegato; k) eventuali proposte di modifiche al presente statuto; l) su ogni altra questione di interesse della Scuola non demandata ad altri organi del presente statuto. 5. Il comitato scientifico viene sentito, qualora vengano trattate materie rientranti nell'ambito scientifico e didattico. 6. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.».